La proroga di Stato dei contratti a termine
Una norma della legge di conversione del DL Rilancio 2020 obbliga le aziende a prorogare i contratti a termine e di somministrazione
Una norma della legge di conversione del DL Rilancio 2020 (art. 93, comma 1 bis, legge 77/2020) obbliga le aziende a prorogare i contratti a termine e di somministrazione per una durata pari al periodo in cui i lavoratori sono stati collocati in cassa integrazione.
Un vincolo che potrebbe produrre effetti quasi assurdi per le aziende, man anche per i lavoratori. Si pensi ad un'azienda colpita dalla crisi che ha dovuto mettere un lavoratore a termine in cassa per due mesi; questo lavoratore dovrà essere prorogato, oltre il termine del suo contratto, per tutto il tempo che è stato in cassa, anche se quell’azienda non ne ha più bisogno oppure è in crisi o, addirittura, si avvia al fallimento. E l’azienda dovrà pagare il lavoratore anche tenendolo a casa, senza che egli possa trovare un nuovo lavoro o lavorare effettivamente.
Una regola che si accompagna a molti dubbi tecnici sulla sua realizzazione concreta: non si comprende come possa essere comunicata ai lavoratori, cosa succederà ai contratti commerciali di somministrazione, come si calcoleranno i periodi di sospensione, quali conseguenze ci saranno in caso di violazione.
Eppure sul lavoro a termine c’era una strada per fare scelte intelligenti e rispettose del mercato: sarebbe bastato rendere effettiva la c.d. "sospensione del decreto dignità", un congelamento dei vincoli introdotti nel 2018 che stanno lasciando fuori dalle imprese centinaia di migliaia di lavoratori flessibili.
Per approfondimento, qui il link del giornale Open Online.